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ART. 18
Art. 18 - D.Lgs. 286/98 T.U. IMMIGRAZIONE
Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo é a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DEL T.U. SULL'IMMIGRAZIONE
Tale Commissione, prevista dall’art. 25 D.P.R. 31/08/99 n. 394 recante il regolamento d’attuazione del t.u., è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, con la funzione principale di controllare, indirizzare e programmare le risorse stanziate per l’attuazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dal citato articolo 18.Tali programmi sono rivolti in favore di quei cittadini extracomunitari per i quali sia accertata l’esistenza di una condizione di assoggettamento a violenza o grave sfruttamento posta in essere da organizzazioni criminali dedite alla commissione di delitti inerenti lo sfruttamento dell prostituzione o di quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., e che si trovino in una situazione di pericolo per la propria incolumità personale.I programmi in questione sono finalizzati proprio ad assicurare agli stranieri anzidetti la possibilità di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti realizzati dalle organizzazioni criminali a loro danno. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della solidarietà sociale.Essa è presieduta dal rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità, che attualmente è il Cons. Silvia Della Monica, Capo del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.Tra i suoi compiti più importanti vi è quello di selezionare i programmi di assistenza ed integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo per le misure anti-tratta di cui all’art. 12 della legge n. 228 del 2003.
- L'art. 18 riguarda ora persone proveniente da Paesi comunitari.
Per Approfondimenti:________________________________________
•Vai alla notizia :"Programmi di assistenza ed integrazione sociale"
Roma, 4 agosto 2006
Documenti
1. Approfondimenti: Art. 18 D.lgs 286/98