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Atto Costitutivo
ART.1
L'Associazione si onora di intitolarsi al nome di Sandro PERTINI, uomo giusto e integerrimo.
Con tale atto si impegna a ricordare la vita, l'opera e l'azione istituzionale dell'indimenticabile Presidente. Intende altresì rivolgersi idealmente a quanti amano la libertà, la giustizia, il progresso, il lavoro, la rettitudine, la severità, il senso del dovere e del rispetto e in pari tempo rifiutano le vessazioni, gli estremismi, le prepotenze, l'abuso e la corruttela.
ART.2
L'Associazione suggerirà ed esporrà ai cittadini e alle istituzioni proposte e progetti informati al buon senso e alla semplificazione giuridica. Promuoverà ogni anno un'iniziativa di solidarietà.
ART.3
L'Associazione ha sede a Ferrara e può fare delegazioni e club in ogni altra località, previo autorizzazione degli organi e almeno 25 soci. Le quote sociali le fissa il consiglio.
ART.4
L'Associazione si propone di divulgare lo spirito della cultura riformatrice dell'ultimo secolo, di esaltarne i valori, di suggerirne gli aggiornamenti. Lo farà con indagini, studi, pubblicazioni, progetti e conferenze. Lo farà anche con proposte legislative, programmi amministrativi locali e non, ancorati ad una visione moderna, equa e armonica dello sviluppo, ai valori più alti del progressismo.
L'Associazione esclude di presentare proprie liste.
ART.5
Possono iscriversi o aderire donne e uomini che abbiano compiuto 18 anni, siano cittadini italiani, non abbiano conti aperti con la giustizia, non facciano professione di estremismo, quale che sia il colore e che accettino statuto e programma.
ART.6
La domanda, da presentare al consiglio, sarà esaminata entro 30 (trenta) giorni.
ART.7
L'assemblea è convocata ogni anno per eleggere il consiglio, il collegio dei revisori e quello dei probiviri. E' altresì convocata su richiesta scritta di un terzo dei soci, o quando necessario.
ART.8
L'Associazione è retta da un consiglio formato da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 15 (quindici) e resta in carica un anno. In caso di riduzione, resta in carica con la metà più uno. Il consiglio nomina il presidente, uno o più vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere.
ART.9
Il presidente rappresenta l'Associazione nella sua unità, ne convoca l'assemblea e il consiglio, fissa gli argomenti, conferisce le deleghe, ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
ART.10
Le riunioni si terranno in ore prevalentemente pomeridiane accessibili ai più, saranno regolate da tempi che ne limitino la durata e ne aumentino l'operatività e la capacità decisionale, inizieranno e si concluderanno puntualmente.
ART.11
Il collegio dei probiviri presiede alle fasi istruttoria e giudicante, perviene al giudizio di responsabilità, commina le sanzioni che sono: richiamo, deplorazione, sospensione, espulsione.
ART.12
Per appartenere all'Associazione non sussistono incompatibilità: nè civili, nè militari, nè religiose, nè etniche, nè di contestuale appartenenza a qualsivoglia partito, sindacato o altra associazione, fatte salve le eccezioni di cui all'art.5.
ART.13
Il patrimonio è costituito dai beni immobili o altri beni e titoli pervenuti legittimamente ed è unico e indivisibile.
ART.14
Gli introiti sono costituiti dalle quote associative, da contributi pubblici e privati, erogati anche sotto forma di servizi e da ogni altra forma legittimamente finalizzata al finanziamento delle attività associative. Il 5% degli introiti è accantonato in un apposito fondo destinato alle iniziative di solidarietà.
ART.15
Le spese sono quelle statutarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Nulla è dovuto agli organi statutari, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato statutario.
ART.16
Il bilancio consuntivo è presentato entro il 30 gennaio di ogni anno e quello di previsione entro il 20 novembre di ogni anno.
ART.17
L'Associazione chiederà di essere "accreditata" presso le istituzioni, enti e organizzazioni ai fini dell'ottenimento della documentazione legislativa, amministrativa e normativa, utili e necessarie allo studio dei problemi.
ART.18
Per quanto qui non espressamente previsto, valgono prassi e consuetudini vigenti in materia di libero associazionismo.
Ferrara, 28 giugno 1993