Amici della Biblioteca Ariostea

Statuto

ASSOCIAZIONE

«AMICI DELLA BIBLIOTECA ARIOSTEA - FERRARA»

Art. 1

COSTITUZIONE

È costituita a Ferrara, con sede in Via Scienze c.n. 17, presso i locali della Biblioteca Comunale Ariostea, una associazione culturale di durata illimitata, denominata «Amici della Biblioteca Ariostea -Ferrara».

Art. 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

a) Favorire il potenziamento e la conservazione delle raccolte della Biblioteca Ariostea di Ferrara. Ciò potrà avvenire mediante l'effettuazione di donazione, restauri, depositi; l'associazione potrà fare da tramite per lasciti ed elargizioni da parte di terzi, si adopererà, in poche parole, affinché la Biblioteca Comunale Ariostea possa trarre il massimo dei benefici, sia in termini di beni e servizi sia in termini di promozioni;

b) promuovere le attività della Biblioteca Ariostea e il loro sviluppo presso gli ambienti della cultura, dell'economia e del lavoro e presso le istituzioni;

c) svolgere opera di divulgazione in relazione al patrimonio librario della Biblioteca Ariostea. Curare la promozione e favorire la conoscenza di tale patrimonio e della sua storia, così come la diffusione del libro in generale, anche in ambiente non scolastico;

d) realizzare iniziative culturali che consentano l'incontro fra studiosi e cittadini, con particolare attenzione ai giovani. L'Associazione «Amici della Biblioteca Ariostea Ferrara»

1) è un'associazione libera, la cui scelta è caratterizzata dalla volontà di perseguire gli obiettivi previsti nei punti a), b), c), d);

2) intende collaborare con le istituzioni, le associazioni pubbliche e private, le attività imprenditoriali, le persone fisiche e i gruppi aventi fra le proprie finalità temi riguardanti la cultura e le tradizioni, allo scopo di realizzare iniziative riguardanti le aree di interesse di cui sopra.

Art. 3

CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha finalità di lucro, potrà partecipare in qualità di socio ad altre associazioni e federazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4

SOCI

Possono entrare a far parte dell'Associazione sia le persone che gli enti e le associazioni con o senza personalità giuridica, le società di persone, le fondazioni e i comitati.

L'Associazione è aperta a tutti. Le domande di ammissione sono approvate dal Consiglio Direttivo su presentazione di due soci. I soci possono essere: onorari, perpetui, sostenitori, ordinari e giovanili. Sono:

— soci onorari le persone individuate per particolari benemerenze dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi sono esentati dal versamento della quota associativa;

— soci perpetui le persone fisiche o gli Enti che erogano un contributo minimo una tantum non inferiore a venti volte la quota associativa annuale;

— soci sostenitori coloro che sostengono l'Associazione con una quota annua almeno tre volte superiore a quella ordinaria. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni e le Fondazioni possono essere iscritte solo come soci sostenitori;

— soci ordinari le persone fisiche e le società di persone che corrispondono la quota associativa annuale ordinaria;

— soci giovanili tutti i giovani fino al compimento del 21° anno di età. Per questa categoria di soci la quota sarà uguale alla metà di quella ordinaria.

Art. 5

DECADENZA DA SOCIO

Può avvenire;

— per dimissioni volontarie;

— per mancato pagamento delle quote associative;

— per morte della persona fisica o per estinzione dell'Ente;

— per decisione del Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

Art. 6

RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio ha diritto di recesso con effetto per l'anno successivo, previa richiesta scritta da inviarsi al consiglio entro il mese di settembre.

Il socio ha altresì diritto di recedere dall'associazione, con effetto retroattivo all'inizio dell'anno nella eventualità che l'Assemblea fissi la quota annuale in misura superiore a quella del precedente esercizio. Tale diritto dovrà essere esercitato a pena di decadenza per iscritto entro un mese dall'avvenuta comunicazione.

Art. 7

ORGANI

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Entrambe saranno convocate almeno giorni quindici prima con avviso diretto ad ogni socio. Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro i primi quattro mesi di ciascun anno per l'approvazione della relazione del Consiglio e del conto consuntivo dell'anno precedente; per le eventuali elezioni delle cariche sociali, ivi compresa la nomina diretta del Presidente, e dei Revisori dei conti; per deliberare il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale e per fissare le quote annuali.

L'Assemblea straordinaria è convocata, per deliberazione del Consiglio o per iniziativa del solo Presidente del Consiglio stesso, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta o motivata da un quarto almeno dei soci.

Art. 10

Le Assemblee di primo invito sono validamente costituite quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà degli associati;in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Per le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto occorrerà la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di due terzi degli associati.

Art. 11

La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza al Vice Presidente.

Fungerà da Segretario dell'Assemblea il membro meno anziano del Consiglio.

Art. 12

Non è ammessa la rappresentanza all'Assemblea.

Art. 13

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza semplice dei presenti e ne sarà redatto verbale.

IL PRESIDENTE

Art. 14

II Presidente rappresenta l'Associazione, in ogni atto, anche giudiziale; nei rapporti con gli associati e con i terzi; provvede alla direzione dell'Associazione; convoca in adunanza il Consiglio e in Assemblea gli associati;

presiede le adunanze e le Assemblee e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano a Vice-Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

L'Associazione sarà diretta e amministrata da un Consiglio direttivo nominato la prima volta con l'atto costitutivo dell'Associazione indi dall'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto.

Il Consiglio è composto di sette mèmbri, oltre il direttore protempore della Biblioteca Comunale Ariostea membro di diritto. Essi restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 16

II Consiglio potrà curare la pubblicazione di un «Notiziario nominandone un responsabile.

Il «Notiziario» potrà avere cadenza periodica, pubblicare tra l'altro bilanci dell'associazione e riferire sulle attività dell'Associazione.

Art. 17

Spetta al Consiglio di curare l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati oggetti al Presidente o ad altre persone o commissioni speciali.

Art. 18

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri.

Saranno convocate dal Presidente. In caso di temporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente i consigli saranno presieduti dal componente più anziano per età.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente della seduta. Si redigerà apposito verbale delle adunanze stesse.

Il Consiglio potrà nominare un Segretario e un Economo determinandone le mansioni nonché tecnici e legali per questioni particolari.

REVISORI DEI CONTI

Art. 19

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre mèmbri, di cui uno con funzione di Presidente.

Essi saranno nominati nell'atto costitutivo la prima volta ed in seguito dall'Assemblea ordinaria, per la durata di un triennio.

Il Collegio dei Revisori presenterà la sua relazione annuale.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 20

Ogni esercizio sociale avrà la durata di un anno e si chiuderà al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31/12/93.

È compito del Consiglio di predisporre il programma di attività per l'esercizio futuro e di redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la situazione patrimoniale al 31 dicembre con relativo inventario. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 21

II patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni da essa posseduti.

Le entrate effettive sono formate:

a) dai contributi annuali degli associati;

b) da interessi di somme e rendite in genere;

e) da qualunque altra entrata straordinaria.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto alla Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23

Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto e non sarà stato disposto nell'atto costitutivo valgono le norme in materia contenute nel Codice Civile. Seguono le firme dei soci fondatori presenti all'atto costitutivo.

ALESSANDRA CHIAPPINI
FRANCESCA ZANARDI
MILVIA NANNINI
GIULIO ZAPPATERRA
LUIGI PEPE

LEOPOLDO SANTINI
DOTTOR SEVERO MAISTO

DINO TEBALDI NOTAIO

Ferrara 9 novembre, 1992